I disservizi nei voli aerei sono all’ordine del giorno, spesso non si sa come orientarsi tra le diverse informazioni fornite dalle agenzie di viaggi, da tour operator oppure dalla stessa compagnia aerea direttamente in aeroporto. Tra i disservizi, può capitare di subire la cancellazione del volo o di subire dei ritardi.

Secondo la normativa, la compagnia deve offrire un’assistenza che varia in base alla tratta:

  • tratte brevi fino a 1500 km: per attese di 2 o più ore spettano gratuitamente bevande e snack oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate;
  • tratte medie tra 1500 e 3500 km: per attese di 3 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate
  • tratte lunghe, oltre i 3500 km: per attese di 4 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 non disciplina espressamente gli indennizzi per il caso di ritardo aereo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito con una sentenza che, nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a 3 ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungano a destinazione con un ritardo di 3 ore o più rispetto all’orario previsto originariamente, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (sentenza CGUE n. 402 del 19/11/2009).

A prescindere poi dalla tratta aerea prenotata, in caso di ritardo superiore alle 5 ore, si ha diritto di recedere dal volo prenotato. La compagnia aerea è tenuta a rimborsare interamente i costi oppure trovare una soluzione alternativa per raggiungere la destinazione.

Ecco, quindi, una breve lista di cose da fare in queste situazioni:

  • Richiedere l’assistenza a terra;
  • Richiedere la riprotezione su altro volo e gli eventuali indennizzi se il ritardo si prolunga;
  • Fare un reclamo scritto alla Società;
  • Conservare scontrini e ricevute;

Va ricordato infine che per le cause eccezionali la compagnia non è tenuta a erogare alcun risarcimento. Rientrano in questo casi:

scioperi non programmati,

chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo,

situazioni di instabilità politica,

rischi per la sicurezza inevitabili,