Si applicano nuovi requisiti per usufruire del superbonus 110% secondo quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni Dl 77/21 Legge 108/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Vediamoli insieme.
Chi può richiederlo?
È possibile applicare tale bonus agli interventi effettuati da:
- Condomini
- Soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Soggetti proprietari di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“.
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
In che contesti è possibile applicarlo?
- per interventi di isolamento termico sugli involucri
- per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- per interventi antisismici
ULTIME NEWS
1. La prima grande novità riguarda l’arrivo della CILAS che va a sostituire la certificazione dello stato legittimo dell’immobile:
La CILA Superbonus, introdotta dal Decreto Lavoro e Imprese consiste in un modello esclusivo per questa agevolazione.
In questo modulo si dovrà specificare la tipologia di intervento trainante per il quale si sta utilizzando il Superbonus 110% senza inserire alcuna documentazione grafica.
- Vengono modificati i requisiti dei lavori trainanti: il cambiamento investe il cappotto termico.
- Vengono modificati i requisiti dei lavori trainati: installazione dei pannelli solari e abbattimento delle barriere architettoniche.
- Modificata la normativa relativa all’agevolazione “prima casa” concesse in presenza di interventi edilizi effettuati per mezzo del Superbonus 110%, si avranno 30 mesi di tempo per il cambio di residenza e non più solo 18 mesi.
- Infine, vengono ammesse all’agevolazione nuove categorie catastali prima escluse: quali B/1, B/2 e D/4
ovvero: case di cura, ospedali, conventi, seminari, educandati, convitti e orfanotrofi.
Tuttavia a queste categorie catastali si applicano alcuni requisiti specifici. Per fruire del Superbonus 110% il “proprietario” dell’immobile deve svolgere un’attività assistenziale o una prestazione socio-sanitaria.
SCADENZE
- 30 giugno 2022, per tutti gli edifici unifamiliari;
- 31 dicembre 2022, per gli edifici condominiali;
- 30 giugno 2023, per gli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) . Questi ultimi risultano gli unici a poter godere di una scadenza al 31 dicembre 2023, qualora però entro giugno 2022 l’impresa abbia completato almeno il 60% degli interventi previsti.
Fonte: Agenzia delle Entrate