Si applicano nuovi requisiti per usufruire del superbonus 110% secondo quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni Dl 77/21 Legge 108/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Vediamoli insieme.

Chi può richiederlo?

È possibile applicare tale bonus agli interventi effettuati da:

  • Condomini
  • Soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Soggetti proprietari di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“.
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In che contesti è possibile applicarlo?

  • per interventi di isolamento termico sugli involucri
  • per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • per interventi antisismici

ULTIME NEWS

1. La prima grande novità riguarda l’arrivo della CILAS che va a sostituire la certificazione dello stato legittimo dell’immobile:

La CILA Superbonus, introdotta dal Decreto Lavoro e Imprese consiste in un modello esclusivo per questa agevolazione.

In questo modulo si dovrà specificare la tipologia di intervento trainante per il quale si sta utilizzando il Superbonus 110% senza inserire alcuna documentazione grafica.

  • Vengono modificati i requisiti dei lavori trainanti: il cambiamento investe il cappotto termico.
  • Vengono modificati i requisiti dei lavori trainati: installazione dei pannelli solari e abbattimento delle barriere architettoniche.
  • Modificata la normativa relativa all’agevolazione “prima casa” concesse in presenza di interventi edilizi effettuati per mezzo del Superbonus 110%, si avranno 30 mesi di tempo per il cambio di residenza e non più solo 18 mesi.
  • Infine, vengono ammesse all’agevolazione nuove categorie catastali prima escluse: quali B/1, B/2 e D/4

ovvero: case di cura, ospedali, conventi, seminari, educandati, convitti e orfanotrofi.

Tuttavia a queste categorie catastali si applicano alcuni requisiti specifici. Per fruire del Superbonus 110% il “proprietario” dell’immobile deve svolgere un’attività assistenziale o una prestazione socio-sanitaria.

SCADENZE

  • 30 giugno 2022, per tutti gli edifici unifamiliari;
  • 31 dicembre 2022, per gli edifici condominiali;
  • 30 giugno 2023, per gli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) . Questi ultimi risultano gli unici a poter godere di una scadenza al 31 dicembre 2023, qualora però entro giugno 2022 l’impresa abbia completato almeno il 60% degli interventi previsti.

Fonte: Agenzia delle Entrate