Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento previsto dall’ Eba ( European Banking Authority) con l’intento di definire la nuova matrice di default prudenziale. Questo nell’ottica di armonizzare la regolamentazione prudenziale comunitaria e garantire omogeneità fra le diverse istituzioni finanziarie e le giurisdizioni coinvolte.
Gli intermediari bancari e finanziari dovranno adeguarsi a ciò partendo dalla classificazione in stato di default il proprio cliente che non adempie per tre mesi alle proprie obbligazioni creditizie vantate dal gruppo bancario o finanziario nei suoi confronti qualora l’ammontare dell’inadempimento è superiore sia a 100 euro sia all’1% del totale delle obbligazioni creditizie complessivamente vantate dalla banca. In sostanza, da gennaio gli addebiti automatici potrebbero non essere più consentiti sui conti correnti se non coperti da liquidità sufficienti. Per molti italiani, soprattutto alle prese con le conseguenze economiche subite a causa dell’epidemia da Covid-19, si potrebbe prospettare il rischio di uno stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti.
Da gennaio 2021 dunque gli addebiti automatici sul conto corrente, ad es. i RID autorizzati per il pagamento delle utenze domestiche, non saranno più consentiti nel caso in cui il correntista non abbia la disponibilità liquida necessaria a coprire gli interi importi necessari.
Il cliente rischia di finire nella lista nera per effetto di una nuova classificazione di default, laddove dovesse sconfinare da una certa soglia.
Nonostante ciò, la segnalazione del debitore a default alla Centrale Rischi non è automatica. Tantoché Il debitore che sconfina dal proprio conto per un lasso di tempo temporaneo (debitore a default) non viene segnalato ai Sistemi di informazione creditizia (SIC). La segnalazione viene effettuata solo al termine di un’attenta e complessiva valutazione della situazione creditizia del debitore non legata a sporadici eventi, ma che si protrae nel tempo (debitore in sofferenza).
Queste nuove regole non vietano che si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido . La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce).
Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.
Le vecchie abitudini di arrivare a fine mese con un piccolo sconfinamento sul conto corrente, sarebbe bene iniziare a estinguerle per evitare di incorrere nel blocco dei pagamenti automatici di utenze domestiche e rate di finanziamenti.