Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di rimborso parziale delle polizze vita c.d. “dormienti”. Ciò è stato reso possibile grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo “iniziative a vantaggio dei consumatori”, con cui si è aperta una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso delle c.d. polizze dormienti prescritte.

COSA SONO LE POLIZZE DORMIENTI?

Come ci rammenta l’IVASS, si tratta di una polizza vita il cui capitale maturato non è stato riscosso dai beneficiari e giacciono presso le imprese in attesa della prescrizione. Dette polizze divengono tali per svariati motivi, uno su tutti, il disconoscimento al momento del decesso dell’assicurato, della loro esistenza da parte dei beneficiari. Queste polizze non reclamate “dormono” nelle casse degli intermediari, (banche, compagnie di assicurazione, ecc.) e, se non vengono reclamate, dopo 10 anni, vengono trasferite dall’intermediario al Fondo Rapporti Dormienti, presso la Consap, la concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici, che lo gestisce.

QUANTO TEMPO SI HA PER RICHIEDERE LA PRESTAZIONE?

I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data dell’evento:
• decesso dell’assicurato;
• scadenza del contratto.
Oltre tale termine le imprese devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP.

Il termine di 10 anni si applica agli eventi accaduti dal 20 ottobre 2010.

NOVITÀ INTRODOTTA CON IL 7° AVVISO DI RIMBORSABILITÀ

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il settimo avviso di rimborsabilità ha comunicato che dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), incaricata della gestione da parte del Ministero, la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;
  3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
  4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Con i precedenti sei avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2011, il nuovo avviso estende la finestra di rimborsabilità.

A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO?

Il rimborso arriva fino ad un massimo del 50% del valore della polizza.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020; non saranno prese in carico le domande inoltrate attraverso altri canali (mail, pec, posta ordinaria ovvero raccomandata, ecc.). Ciascuna domanda di rimborso potrà essere riferita ad una sola polizza.

SUGGERIMENTI:

Come verificare se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza sulla vita?

È possibile svolgere una delle due azioni di seguito indicate:

1) rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell’ANIA (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione) che fornisce ai richiedenti (ad esempio i coniugi delle persone decedute) informazioni sull’esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata assicurata.
La ricerca si basa sul verificare, tra l’altro, che il nome di colui che chiede le informazioni compaia tra i beneficiari della polizza. Si suggerisce, perciò, di formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari. Esempio: se è deceduto un familiare, padre di due figli, è bene che formulino la richiesta sia la moglie che ciascuno dei due figli, per ampliare il raggio della ricerca.

2) rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sulla esistenza della polizza. Scarica un facsimile di richiesta. Tali informazioni possono essere richieste anche rivolgendosi ai punti di contatto presenti nei siti web delle imprese di assicurazione italiane.

Indicazioni da adottare quando si stipula il contratto per agevolare la riscossione dei prestiti da parte dei beneficiari

Quando si stipula una polizza sulla vita si compie un atto previdenziale o di risparmio pensando al proprio futuro e a quello dei propri cari.

Per fare in modo che i beneficiari ricevano le somme dovute è preferibile indicarli nella polizza con il proprio nominativo senza utilizzare formule generiche (come ad esempio eredi legittimi, coniuge e figli nati e nascituri) fornendo all’impresa tutte le informazioni (indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo e-mail) utili a rintracciarli in caso di decesso dell’assicurato.

Qualora non si voglia che i beneficiari vengano a conoscenza in anticipo dell’esistenza della polizza, può essere utile informare una terza persona che possa attivarsi, al verificarsi dell’evento assicurato, informandone i beneficiari.

Per qualsiasi dubbio rimaniamo a vostra completa disposizione sui nostri soliti canali di contatto di seguito riportati. Oppure potrete effettuare una breve ricerca per scoprire la sede di U.Di.Con. più vicina alla tua città.