Il Decreto Rilancio, all’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce le misure per incentivare la mobilità sostenibile, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 si applicano le seguenti disposizioni, ovverosia la concessione di un “bonus mobilità” in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Esso è pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
Vediamo nel dettaglio come richiederlo e ottenerlo:
- innanzitutto il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
POSSONO USUFRUIRNE SOLO I CITTADINI IN COMUNI SOPRA I 50.000 ABITANTI?
Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).
Sono previste due fasi per ottenerlo:
Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web. In questa fase possono essere acquistati la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura. È possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza del rimborso;
Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato. In questa fase gli acquisti dovranno avvenire nei negozi aderenti all’iniziativa e consultabili sull’elenco che sarà pubblicato sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it). è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati sull’applicazione web.
Con il bonus mobilità può essere acquistato un solo bene o servizio tra quelli di seguito elencati, questo in quanto può essere richiesto una sola volta:
- biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
- handbike nuove o usate;
- veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);
- servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Non è ammesso l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).
Il periodo di validità dei buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. Inoltre in base (art. 2 comma 2 del DL Clima così come modificato dal DL Rilancio) prevede:
- per il 2020 l’erogazione di buoni mobilità per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, senza provvedere ad alcuna rottamazione di veicoli vetusti;
- a partire dal 1gennaio 2021 l’erogazione di buoni mobilità a fronte della rottamazione di veicoli vetusti effettuata solo nel corso del 2021; i buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.
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